Il pubblico ufficiale o il funzionario
dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione
o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla,
incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice
penale e rischiano di essere puniti per omissioni o
rifiuto di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare
chi è il responsabile della pratica inoltrata,
richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è
necessario conoscere il numero di protocollo della
stessa e il tipo di procedimento attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi
è il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto
diritto di sapere chi segue il procedimento che lo
riguarda e come risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere,
per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento
dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà segnalando anche, per
conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica
al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione
presso la Prefettura del luogo in cui è stata
rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica -
ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta.
Se entro trenta giorni dalla data della richiesta,
il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto
e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto,
scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione
fino a un anno o della multa fino a due milioni di
lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di
ricezione della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto
non sono richieste querele, istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria
autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva,
si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente
l'omissione di atti d'ufficio.
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