1) LA NASCITA DI UN FIGLIO
I genitori, o uno di essi, possono dichiarare, entro
10 giorni dal parto, la nascita del proprio figlio presso
il Comune di residenza, anche se la nascita è
avvenuta in altro Comune.
Si può anche dichiarare:
a) al Direttore Sanitario del centro di nascita (ospedale,
casa di cura), entro 3 giorni dal parto;
b) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è
nato il bambino, entro 10 giorni dal parto;
c) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza
del padre quando questi abbia la residenza in un Comune
diverso da quello della madre e a condizione che ella
acconsenta, entro 10 giorni dal parto.
2) VALIDITA' DI CERTIFICATI
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni
dello stato civile, gli estratti e le copie integrali
degli atti di stato civile rilasciati dai servizi
demografici, hanno validità 6 mesi dalla data
di rilascio.
E' ammessa la presentazione delle certificazioni "scadute"
purchè le informazioni contenute nei certificati
stessi non siano variate.
In questo caso, basterà apporre sul certificato
una dichiarazione non autenticata, resa dal titolare
dello stesso, che attesti che le informazioni contenute
nel certificato, non hanno subito variazioni dalla
data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non
soggetto a modificazione (ad es.: certificati storici,
di morte, titolo di studio).
3) ESTRATI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE
La pubblica amministrazione, non può richiedere
estratti di atti di stato civile al cittadino, ma
dovrà procurarseli richiedendolo direttamente
all'ufficiale di stato civile competente.
4) ACCERTAMENTI D'UFFICIO
Le pubbliche amministrazioni, non possono richiedere
ai cittadini la produzione di certificati attestanti
l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi
pendenti.
Detti certificati, devono essere accertati, presso
gli uffici competenti, direttamente dall'amministratore
che deve emanare il provvedimento.
Le singole amministrazioni pubbliche, non possono
richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati
o qualità personali, che risultino attestati
in documenti già in loro possesso o che esse
stesse siano tenute a certificare.
5) ACQUISIZIONE DIRETTA DEI CERTIFICATI
Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado
di utilizzare le autodichiarazioni, i certificati
concernenti fatti, stati o qualità personali
risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o
conservati da una pubblica amministrazione, sono sempre
acquisiti d'ufficio dall'amministrazione procedente,
su semplice indicazione da parte dell'interessato
della specifica amministrazione che conserva l'albo
o il registro.
6) NON PIU' PREVISTA L'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
Nelle istanze da produrre agli organi della pubblica
amministrazione ed ai gestori o esercenti di pubblici
servizi, non è più necessaria l'autenticazione
della sottoscrizione (firma), se l'interessato appone
la firma in presenza del dipendente addetto a riceverla,
oppure se l'istanza è presentata unitamente
a copia fotostatica, ancorchè non autenticata,
di un documento di identità del sottoscrittore.
L'istanza e la copia fotostatica del documento di
identità, possono essere inviate per via telematica.
La sottoscrizione di istanze non è soggetta
ad autenticazione anche nei casi in cui contiene dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà.
7) COPIE AUTENTICHE DI PUBBLICAZIONI
L'interessato può sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, dalla quale
risulti la conoscenza del fatto che la copia della
dichiarazione allegata, è conforme all'originale
(per i pubblici concorsi ha lo stesso valore della
copia autentica).
Se questa dichiarazione è contestuale ad una
istanza, la firma non va autenticata.
8) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE DA CITTADINI
STRANIERI
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive siano
presentate da cittadini della Comunità Europea,
si applicano le stesse modalità previste per
i cittadini Italiani.
I cittadini extracomunitari, residenti in Italia secondo
le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica il 30 Maggio 1989, n. 233, possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi
in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani.
9) DOCUMENTO D'IDENTITA' IN SOSTITUZIONE DEI CERTIFICATI
In occasione dell'accertazione della domanda, è
vietato alle amministrazioni pubbliche, ai gestori
ed agli esercenti di pubblici servizi, richiedere
certificazioni che attestino dati o qualità
già contenuti nel documento di identità.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di
nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati
in documenti di riconoscimento in corso di validità,
hanno lo stesso valore dei corrispondenti certificati.
10) PRODUZIONE DI COPIE AUTENTICHE
La produzione di atti e documenti, sono pienamente
equipollenti agli originali.
L'autenticazione di un documento, può essere
effettuata dal funzionario competente, dal quale è
stato emesso l'originale, da quello presso il quale
l'originale è depositato o conservato, o da
quello al quale deve essere presentato il documento,
nonchè da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.
Nel caso in cui si debba presentare all'amministrazione
copia autentica di un documento, l'autenticazione
della copia può essere fatta dal responsabile
del procedimento o dal dipendente competente a ricevere
la documentazione, dietro esibizione dell'originale.
In questo caso, la copia autentica può eseere
utilizzata solo nel procedimento in corso.
11) PIU' SEMPLICE PARTECIPARE AI CONCORSI
E' abrogata l'autenticazione della firma per la presentazione
delle domande ai concorsi pubblici, nonchè
ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi
o titoli culturali; non è inoltre più
previsto il limite di età, tranne che per alcuni
casi particolari previsti dalle singole amministrazioni,
in relazione alla natura del servizio.
Sono conseguentemente aboliti, i titoli preferenziali
relativi all'età.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli e delle
prove di esame, pari punteggio, è preferito
il candidato più giovane di età.
12) AUTENTICAZIONE DI FOTOGRAFIA
La fotografia, può essere autenticata direttamente
dall'ufficio che rilascia il certificato, purchè
sia presentata personalmente dall'interessato.
L'autentica di una foto, può essere effettuata
solo se richiesta espressamente da una norma di legge
(passaporto, patente).
13) NOVITA' IN MATERIA DI RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'
E PASSAPORTO
La carta di identità, può essere rinnovata
sei mesi prima della scadenza.
Nei documenti di riconoscimento, non è più
necessaria l'indicazione dello stato civile, a meno
che non lo richieda espressamente l'interessato.
I giovani in attesa di svolgere il servizio di leva
obbligatorio, potranno ottenere subito il rilascio
della carta di identità e/o del passaporto;
è infatti abrogata la norma che prevedeva il
nulla osta obbligatorio per il rilascio del passaporto
e/o della carta di identità.
14) FIRME DI PIU' PERSONE SEPARATAMENTE
I documenti che richiedono la firma di più
persone, possono essere sottoscritti anche separatamente
ed in momenti diversi.